"Non ho paura della cattiveria dei malvagi, ma del silenzio degli onesti". (Martin Luther King JR)

mercoledì 31 agosto 2011

Voce ai cittadini: storica sentenza del TAR Piemonte

Ottime notizie da http://www.greenews.info:
Il cittadino ha diritto di sapere puntualmente dalle amministrazioni pubbliche perché le sue osservazioni non sono state accolte. La partecipazione del cittadino e dei comitati ai procedimenti amministrativi, con memorie e documenti, trova dunque ampia applicazione nelle valutazioni ambientali e nelle procedure di formazione degli strumenti urbanistici.
La sentenza n. 718/2011 del TAR Piemonte (Dott.Franco Bianchi, presidente, Dott. Ariberto Sabino Limongelli, estensore), ha portato all'annullamento di un provvedimento amministrativo per violazione dell’art. 10 della legge 241 del 1990, norma in virtù della quale l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare memorie scritte e documenti presentati da soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Nell’accogliere il ricorso la pronuncia del TAR ha annullato il provvedimento riconoscendolo illegittimo. Correttamente la sentenza rileva che “la funzione della partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo attraverso la prospettazione di osservazioni e controdeduzioni è quella di far emergere interessi, anche spiccatamente privati, che sottostanno all’azione amministrativa discrezionale, in modo da orientare correttamente ed esaustivamente la stessa scelta della pubblica amministrazione attraverso una ponderata valutazione di tutti gli interessi (pubblici e privati) in gioco per il raggiungimento della maggiore soddisfazione possibile dell’interesse pubblico. E se ciò non comporta che l’amministrazione sia tenuta ad accogliere le osservazioni del privato, un rilievo invalidante del provvedimento amministrativo deve invece riconoscersi quando sia provato che l’amministrazione non abbia neppure esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall’interessato a seguito della rituale comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento (Consiglio Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6959; Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2280)
Questa sentenza calzerà a pennello con la situazione di "Cave All'Amianto? No Grazie" e di tutti i soggetti che hanno presentato osservazioni al Piano delle Attività Estrattive, se l'amministrazione Comunale di Bardi non le considererà con la dovuta attenzione non motivando l'eventuale non recepimento delle stesse.