"Non ho paura della cattiveria dei malvagi, ma del silenzio degli onesti". (Martin Luther King JR)

lunedì 24 giugno 2013

Amianto, la battaglia finale

Dopo l'onda emotiva della sentenza di Torino non ci si può fermare.
Le associazioni esposti e parenti vittime dell’amianto, le associazioni ambientali, i comitati che da anni si battono perché l’enorme problema amianto possa trovare soluzione con una legge del Parlamento Italiano, devono proseguire la loro azione.

E' inaccettabile che tutto rallenti e sopisca all'interno di una più generale emergenza sanitaria e ambientale.
Chiediamo pertanto alle forze politiche presenti in Parlamento di inserire questo tema tra le priorità sanitarie e ambientali e l'occasione per farlo c'è.
Il DDL “Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente dall'amianto, nonché delega al Governo per l’adozione di un testo unico in materia di amianto” è stato depositato in Senato il 15/03/2013 primo firmatario Felice Casson.
La proposta si prefigge di riunire in un testo legislativo unico la complessa questione amianto, con la finalità di correggere le storture e le lacune delle norme vigenti.
Il disegno di legge intende poi preordinare al meglio le modalità per una più efficace prevenzione sanitaria, tutela economica per gli esposti, censimento e piano di bonifica delle aree contaminate dall'amianto, e il divieto (art.13) all’estrazione e l’utilizzo delle pietre verdi,come definite ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996.
L’articolo 13 è il fulcro della battaglia civile di “Cave all'Amianto? No grazie!”,successivamente condivisa da Rete Ambiente Parma e Coordinamento Nazionale Amianto, sostenuta da Isde Italia ed altre molteplici sigle dell'ambientalismo e del volontariato sanitario.
E' fondamentale cancellare l’allegato 4 del DM 14 maggio 1996.
Superato l'allegato 4, l'estrazione di amianto ricadrebbe automaticamente nel settore estrattivo sotto il principio più generale, per il quale è vietato commercializzare materiali con contenuto di sostanze dichiarate cancerogene superiore allo 0,1%.
Questa infatti è la norma che causa prima di ogni altra il perdurare della dispersione di nuove fibre di amianto in ambiente.

L'antefatto.

Il parlamento italiano varò nel 1992 la legge n.257 dal titolo “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. Il decreto attuativo fu emesso nel 1996, quando il governo emanò il DM 14 maggio 1996 dal titolo “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto... (omissis)”.
Il titolo non inganni. Il decreto all'allegato 4, “Criteri relativi alla classificazione ed all'utilizzo delle pietre verdi in funzione del loro contenuto di amianto”, di fatto ha consentito di continuare a cavare amianto; si è autorizzato anche l’apertura di nuove cave, a patto che il materiale estratto non liberasse amianto in ambiente al di sopra di determinate concentrazioni.
La procedura di controllo è talmente macchinosa da essere dichiarata inapplicabile da ARPA Emilia Romagna. ARPA Valle d’Aosta afferma che il tout-venant (prodotto) della miniera di Balangero (la più grande cava di amianto d’Europa con una concentrazione di amianto dal 6 all’8%) dopo la frantumazione primaria e secondaria rilascia in ambiente una grande quantità di fibre di amianto, ma sottoponendo il tout-venant della miniera di Balangero alle metodiche previste dall'allegato 4 il minerale risulterebbe “non pericoloso”.
Si tratta anche in questo settore di far valere il principio secondo il quale i materiali più pericolosi devono essere sostituiti con altri a minor impatto negativo.



Altro punto importante è fissare termini perentori affinché le regioni completino il censimento dei siti contaminati da amianto industriale e naturale.
Il censimento delle cave contaminanti su ofiolite affidato dalla legge alle Regioni è a tutt’oggi incompleto.
Questa è la premessa necessaria affinché tali siti possano essere dichiarati contaminati da amianto naturale. In tal senso si è mossa la Regione Emilia Romagna, anche se la stessa consente ancora di cavare in quei siti che ARPA ha già dichiarato contaminati.
Nel piani di bonifica dall'amianto sarà importante inserire anche i siti oggetto di escavazione,abbandonati e mai naturalizzatati, come peraltro già previsto dalle leggi vigenti - ma disattese-, secondo un nuovo calendario perentorio compatibile con le risorse disponibili.


Fabio Paterniti
Cave all'amianto? No grazie!
http://www.caveallamiantonograzie.info/


Approfondimenti

Comitato Cave all’amianto No Grazie: dossier cave

Sentenza del Consiglio di Stato
Commento alla sentenza

Risoluzione ISDE Italia

Le Pietre Verdi secondo Edoardo Bai Istituto dei Tumori Milano

ARPA Valle d’Aosta Commento Indice di rilascio DM 14 maggio 1996

Un esempio di contaminazione industriale: Ex Cemamit di Ferentino

Un esempio di contaminazione civile

Dossier Dott. Vito Totire medico del lavoro Ausl Bologna

Rete Ambiente Parma – Cave ofiolitiche rischio negato